IMU 2022

Ultima modifica 28 marzo 2024

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Imposte

IMU anno 2022

A decorrere dall’anno 2020, l'IMU è disciplinata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Aliquote IMU anno 2022

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27 aprile 2022 sono state approvate le aliquote per l'anno 2022 come di seguito dettagliate:

  • Aliquota 4,0 per mille: Abitazione  principale classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura  massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; si applica la detrazione di euro 200 prevista al comma 749, art. 1, Legge 160/2019. 
  • Aliquota agevolata 6,6 per mille: Unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella); per i requisiti vedere quanto riportato più avanti.
  • Aliquota 1,0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
  • Aliquota 9,6 per mille: Terreni agricoli, Aree edificabili, Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti.

Chi deve pagare l’IMU 

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; 
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice ( se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.

Aliquota IMU agevolata del 6,6 per mille
Le condizioni, le modalità di applicazione e gli adempimenti necessari per il riconoscimento dell’aliquota IMU agevolata del 6,6 per mille, sono i seguenti:
1) l’unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale del comodatario, il quale deve avere la residenza anagrafica  e la dimora abituale presso la stessa;
2) l’agevolazione decorre dalla data di inizio della concessione, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione  del  conduttore  nei registri anagrafici di residenza all’indirizzo dell’immobile concesso in comodato,  ovvero dal 1° gennaio dell’anno cui fa riferimento la dichiarazione in caso di concessione già in essere;
3) per poter beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione redatta su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Il soggetto passivo è ugualmente  tenuto a dichiarare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione, negli stessi tempi sopra previsti.
Il modello di dichiarazione è allegato a fondo pagina.

Abitazioni locate a canone concordato
Come stabilito dal c. 760, art. 1, L. 160/2019 e disciplinato dal'art. 13 del Regolamento IMU, si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento ai contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998. La riduzione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. In caso di presenza dei requisiti per beneficiare della riduzione del 25% dell'imposta, il soggetto passivo è tenuto a trasmettere, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 769, Legge 160/2019 (30 giugno successivo all’anno d’imposta di applicazione), la dichiarazione IMU, unitamente alla copia del contratto di locazione.

Abitazione principale
L'art. 5-decies del DL. 146/2021, convertito in Legge 215/2021, dispone che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti  del  nucleo  familiare.  Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune, nei termini e modalità stabiliti dal comma 769, art. 1, Legge 160/2019, la dichiarazione IMU. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160/2019". La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

IMU unità immobiliare posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Come disposto dall'art. 1, c. 48, Legge n. 178/2020,  a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a  titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.
Limitatamente all'anno 2022 l'IMU è ridotta al 37,5 per cento (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli
L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.

Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve ora essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Esenzione per immobili concessi in comodato d'uso gratuito (art. 15 Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 46/2020)
Ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. e) della Legge n. 160/2019, sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, registrato, al Comune di Moncalvo o ad altro ente territoriale ed utilizzati  concretamente per le rispettive attività istituzionali, purchè iscritti in categoria catastale conforme alla tipologia di attività svolta dall’ente;
- gli immobili dati in  comodato d’uso gratuito, registrato, ad un ente non commerciale e utilizzati  concretamente ed esclusivamente per l’esercizio delle attività previste dallo statuto dell’ente, svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione, purchè iscritti in categoria catastale conforme alla tipologia di attività prevista dallo statuto dell’ente.

Esenzione IMU "Beni merce" 
Come disposto dall'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, .

Calcolo dell’imposta 
E' possibile effettuare il calcolo on line dell'imposta e la stampa del modello di pagamento F24 attraverso il seguente applicativo:

calcoloIMU22-banner-200


Scadenze di pagamento
Previste dalla legge (art. 1, c. 762 L. 160/2019):
- prima rata (acconto): 16 giugno 2022
- seconda rata (saldo): 16 dicembre 2022
- oppure unica soluzione: 16 giugno 2022

Modalità versamento (invariate rispetto agli anni precedenti)
Per il versamento dell'IMU si utilizza il modello F24, che è esente da commissioni, o, in alternativa, l'apposito bollettino postale.
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate. Le istruzioni sono riportate nelle avvertenze per la compilazione del modello F24.
Codici da utilizzare per il versamento IMU con modello F24:
- Codice Comune: F336
- Codici tributo:
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)
3913: IMU fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
3914: IMU terreni agricoli Comune
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille

Per i cittadini residenti all'estero il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Moncalvo dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT11 H076 0110 3000 0001 0114 148
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo come sopra indicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Nel caso il versamento sia a favore dello Stato per immobili appartenenti al gruppo catastale D, la quota d'imposta di competenza statale dovrà essere versata con bonifico a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. Anche nel caso di bonifico a favore dello Stato dovranno essere indicate le medesime causali sopra riportate.
Sia per il bonifico a favore del Comune sia per l'eventuale bonifico a favore dello Stato, la copia delle operazioni di versamento dovrà essere inviata all’Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo, per i successivi controlli, all'indirizzo mail: tributi@comune.moncalvo.at.it.

Importo minimo per il versamento dell'IMU
L’imposta non è dovuta qualora essa risulti pari o inferiore a euro 5,00 (cinque) annui.

Termine di presentazione della dichiarazione IMU
Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per maggiori informazioni  consultare il Regolamento IMU approvato con D.C.C. n. 19/2022.

Ravvedimento operoso
Nel caso in cui l'ufficio non abbia ancora accertato una violazione e non abbia ancora attivato altre  attività  amministrative  di  accertamento, il contribuente può avvelersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la propira posizione debitoria, pagando, unitamente all'imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Dal 25  dicembre  2019,  data  di  entrata  in  vigore  della  Legge  n.  157/2019  di  conversione  del  D.L.  n. 124/2019, con l’abrogazione del comma 1bis, art. 1, D.Lgs. n. 472/1997, tutti i tributi comunali godono del  ravvedimento  cosiddetto  “lunghissimo”,  pertanto,  nel  caso  in  cui  vengano  versati  oltre  il  termine ordinario, e sempre che il comune non abbia già avviato l’azione di accertamento, il contribuente potrà evitare  la  sanzione  piena  del  30%  calcolando  e  versando  contestualmente  al  tributo  la  misura sanzionatoria prevista, che risulta articolata sulla base del periodo di applicazione. Le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 124/2019.

Per il calcolo on line del ravvedimento si rimanda all'applicativo "Calcolo IMU 2022", alla sezione dedicata al calcolo del ravvedimento operoso.

Per maggiori informazioni e per scaricare il prospetto di calcolo si rimanda al'apposita pagina del sito dedicata al Ravvedimento operoso.
Oltre alla normativa di legge, si invita a consultare il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Moncalvo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Collegamenti:
Aliquote IMU anno 2022
Regolamento per l'applicazione dell'IMU - Legge n. 160/2019  - efficace dal 01/01/2022
(approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 27 aprile 2022)
Regolamento Generale delle Entrate Comunali
(approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 30 aprile 2020)
Modelli di versamento F24 - Errori di compilazione o digitazione codici

Riferimenti Normativi:
Legge n. 160/2019
Legge n. 178/2020
D.L. n. 146/21 (Legge 215/2021)

dichiarazione imu aliquota agevolata
24-05-2022

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