IMU 2025
Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2025, 10:28
A decorrere dall’anno 2020, l'IMU è disciplinata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Aliquote IMU anno 2025
Le aliquote per l'anno 2025 sono state approvate con delibera C.C. n. 61 del 30/12/2024. Per scaricare il prospetto delle aliquote pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze cliccare qui.
Di seguito le aliquote del Comune di Moncalvo per l'anno di imposta 2025:
- Aliquota 4,0 per mille: Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; si applica la detrazione di euro 200 prevista al comma 749, art. 1, Legge 160/2019;
- Aliquota 1,0 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- Aliquota 9,6 per mille: Terreni agricoli, Aree edificabili, Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- Aliquota personalizzata 6,6 per mille: Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti sino al primo grado purchè il comodatario la utilizzi come abitazione principale (per maggiori informazioni vedere quanto riportato più avanti).
Chi deve pagare l’IMU
- coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice ( se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.
Aliquota IMU personalizzata del 6,6 per mille
Il Comune di Moncalvo ha stabilito l'aliquota personalizzata del 6,6 per mille individuando, fra quelle previste dal decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze e successivo decreto integrativo 6 settembre 2024, la seguente fattispecie:
- Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parenti sino al primo grado purchè il comodatario la utilizzi come abitazione principale.
Fino all'anno 2024 era possibile applicare l'aliquota "agevolata" del 6,6 per mille, deliberata dal Comune di Moncalvo, alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella). Questa fattispecie non ha trovato corrispondenza tra quelle previste dal suddetto decreto e pertanto per l'anno 2025 non è più possibile applicare l'aliquota del 6,6 per mille alle unità abitative concesse ai parenti in linea collaterale entro il secondo grado.
L’aliquota personalizzata, come indicato nel prospetto delle aliquote pubblicato sul sito del MEF, non è applicabile alle ipotesi di cui all’art. 1, comma 747, lett. c) della Legge n. 160/2019, che fruiscono della riduzione della base imponibile del 50% a condizione che il contratto di comodato gratuito sia registrato e per le quali si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
L’aliquota personalizzata può essere applicata alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito a parenti sino al primo grado a condizione che l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito sia utilizzata come abitazione principale del comodatario, il quale deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa.
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del vigente Regolamento IMU, per l’applicazione dell’aliquota personalizzata il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione redatta su modulo predisposto dall’ufficio tributi entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Il soggetto passivo è ugualmente tenuto a dichiarare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’applicazione dell’aliquota personalizzata, negli stessi tempi sopra previsti.
L’applicazione dell’aliquota personalizzata decorre dalla data di inizio della concessione in comodato d’uso gratuito dell’abitazione, ovvero dalla data di iscrizione del conduttore nei registri anagrafici di residenza all’indirizzo dell’immobile concesso in comodato qualora successiva alla data di decorrenza del comodato, ovvero dal 1° gennaio dell’anno cui fa riferimento la dichiarazione in caso di concessione già in essere.
Il modello di dichiarazione è allegato a fondo pagina.
Abitazioni locate a canone concordato
Come stabilito dal c. 760, art. 1, L. 160/2019 e disciplinato dal'art. 13 del Regolamento IMU, si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento ai contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998. La riduzione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. Non è necessaria la presentazione della dichiarazione IMU, tuttavia, al fine di aggiornare in tempo reale la banca dati, si invita il soggetto passivo a trasmettere per email all'indirizzo tributi@comune.moncalvo.at.it oppure alla pec protocollo.moncalvo@pec.it, copia del contratto di locazione.
Abitazione principale
Sono esenti dall’IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (come stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022).
Sono altresì considerate abitazioni principali l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e le altre fattispecie previste dalla normativa vigente.
Equiparazione all’abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli
L’equiparazione all’abitazione principale si applica alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.
IMU unità immobiliare posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Come disposto dall'art. 1, c. 48, Legge n. 178/2020, a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.
Elenco Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia (fonte INPS - elenco su sito INPS). Clicca qui per scaricare l'elenco.
Con Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 il MEF aveva chiarito che la riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
La riduzione spetta solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi. Clicca qui per scaricare la Risoluzione.
Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve ora essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Esenzione per immobili concessi in comodato d'uso gratuito (art. 15 del vigente Regolamento IMU)
Ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. e) della Legge n. 160/2019, sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili dati in comodato d’uso gratuito al Comune di Moncalvo o ad altro ente territoriale ed utilizzati concretamente per le rispettive attività istituzionali.
Esenzione IMU "Beni merce"
Come disposto dall'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Esenzione IMU immobili occupati abusivamente o in presenza di reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), art. 1, comma 81, ha introdotto all’art. 1, comma 759 della Legge 160/2019, la lettera g-bis) con la quale si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’esenzione dal pagamento dell'IMU degli immobili “non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”.
Nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente è necessario presentare la dichiarazione Imu che deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali (ENC)
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lett. g) della legge 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).
Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre; l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 160/2019.
Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano ogni anno l’apposita dichiarazione IMUENC esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste.
La Legge di bilancio 2024, con l'art 1, comma 71, Legge n. 213/2023, interviene con norma di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC. Clicca qui per vedere il testo di legge.
Calcolo dell’imposta
E' possibile effettuare il calcolo on line dell'imposta e la stampa del modello di pagamento F24 attraverso il seguente applicativo:
Scadenze di pagamento
Previste dalla legge (art. 1, c. 762 L. 160/2019):
- prima rata (acconto): 16 giugno 2025
- seconda rata (saldo): 16 dicembre 2025.
E' possibile pagare in unica soluzione entro 16 giugno 2025.
Modalità versamento (invariate rispetto agli anni precedenti)
Per il versamento dell'IMU si utilizza il modello F24, che è esente da commissioni, o, in alternativa, l'apposito bollettino postale.
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate. Le istruzioni sono riportate nelle avvertenze per la compilazione del modello F24.
Codici da utilizzare per il versamento IMU con modello F24:
- Codice Comune: F336
- Codici tributo:
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)
3913: IMU fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
3914: IMU terreni agricoli Comune
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
Per i cittadini residenti all'estero il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Moncalvo dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN: IT45L0608510316000000006099
Codice BIC: CASRIT22
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo come sopra indicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Nel caso il versamento sia a favore dello Stato per immobili appartenenti al gruppo catastale D, la quota d'imposta di competenza statale dovrà essere versata con bonifico a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. Anche nel caso di bonifico a favore dello Stato dovranno essere indicate le medesime causali sopra riportate.
Sia per il bonifico a favore del Comune sia per l'eventuale bonifico a favore dello Stato, la copia delle operazioni di versamento dovrà essere inviata all’Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo, per i successivi controlli, all'indirizzo mail: tributi@comune.moncalvo.at.it.
Importo minimo per il versamento dell'IMU
L’imposta non è dovuta qualora essa risulti pari o inferiore a euro 12,00 (dodici) annui.
Termine di presentazione della dichiarazione IMU
Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Modello, istruzioni e normativa sono disponibili cliccando sul seguente link: Dipartimento Finanze DM 24 aprile 2024.
Per maggiori informazioni consultare il vigente Regolamento IMU.
Ravvedimento operoso
Chi non ha pagato l'Imu entro la scadenza prevista o ha effettuato versamenti parziali, nel caso in cui l'ufficio non abbia ancora accertato una violazione e non abbia ancora attivato altre attività amministrative di accertamento, può regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso" (previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni).
È possibile regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,30% nel 2018; 0,80% nel 2019; 0,05% nel 2020; 0,01% nel 2021; 1,25% nel 2022; 5% nel 2023; 2,5% nel 2024; 2% nel 2025).
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato il regime sanzionatorio a decorrere dal 1° settembre 2024.
Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, trovano applicazione le seguenti sanzioni:
- entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, trovano applicazione le riduzioni delle sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 87/2024:
- entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,25%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,39%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,125%;
- oltre un anno, con la sanzione del 3,57%.
Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
Per il calcolo on line del ravvedimento si rimanda all'applicativo "Calcolo IMU 2025", alla sezione dedicata al calcolo del ravvedimento operoso.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Collegamenti:
Prospetto aliquote IMU 2025
Regolamento per l'applicazione dell'IMU - Legge n. 160/2019 - efficace dal 01/01/2025
Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Modelli di versamento F24 - Errori di compilazione o digitazione codici
Riferimenti Normativi:
Legge n. 160/2019
Legge n. 178/2020
D.L. n. 146/21 (Legge 215/2021)
Oltre alla normativa di legge, si invita a consultare il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Moncalvo.